Statuto

ART. 1 – Costituzione

È costituita l’Associazione Sostegno Alopecia Areata Onlus

ART. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Udine, Viale Palmanova, 42/3 e potrà istituire propri uffici, rappresentanze o sedi nelle diverse regioni italiane.

ART. 3 – Finalità e Attività

L’Associazione non ha scopo di lucro; i contenuti e la struttura sono stabiliti con metodo democratico.
L’Associazione ha lo scopo di:

  • riunire, confortare, aiutare le persone che soffrono a causa della patologia “alopecia areata”, nelle diverse forme in cui essa si manifesta, in tutti i modi che l’Associazione riterrà adeguati per il sostegno dei propri soci, con particolare attenzione ai problemi di accettazione della patologia;
  • sensibilizzare l’opinione pubblica sia sulla patologia “alopecia areata”, favorendone la conoscenza affinché chi ne soffre non si senta una minoranza discriminata o discriminabile ed eventualmente divulgare i sistemi di cura psicologici o medici, quanto sensibilizzare sui problemi legati ai rapporti delle persone con “alopecia areata”, raccogliendo fondi attraverso iniziative varie, incontri e convegni medici e non.

L’Associazione si propone inoltre come promotrice d’iniziative atte a risolvere alcune difficoltà di ordine psicologico, sociale, legale e sanitario inerenti alla patologia.

Comunicherà e supporterà i propri soci e cercherà di conseguire i propri scopi in tutti i modi tecnologici a disposizione: internet, stampa, radio, televisione, fiere…

Si propone, inoltre, anche in collaborazione e sinergia con altre associazioni italiane ed estere per l’”alopecia areata”, di effettuare indagini sulle cure e sull’indice di diffusione di detta patologia.

L’Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini organizzando riunioni fra i soci, convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concedendo contributi e borse di studio; pubblicando opere scientifiche e divulgative attinenti alla citata patologia.

L’Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall’art. 3, comma 4 della L. 266/91 e dalle altre norme in materia di volontariato.

ART. 4 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione potranno essere:

  • quote associative e contributive dei soci;
  • contributi dei privati;
  • contributi dello Stato, d’enti e d’istituzioni pubbliche;
  • contributi d’organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

ART. 5 – Organi dell’associazione

Organi dell’associazione sono:

  • Il Consiglio Nazionale
  • Il Consiglio di Presidenza
  • Il Presidente
  • I Soci: fondatori, ordinari, benemeriti, onorari.

Le persone che ricoprono cariche associative non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell’Associazione.

ART. 6 – Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è formato dai soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.
E’ presieduto dal Presidente ed è convocato dallo stesso, in via ordinaria, una volta l’anno in qualsiasi luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato dalla convocazione; in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
In prima convocazione il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.
Il Consiglio Nazionale dura in carica fino a revoca ed ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio di Presidenza;
  • fissa le linee politiche e strategiche dell’associazione, la cui attuazione sarà demandata al

Consiglio di Presidenza e al Presidente;

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva o respinge le richieste di modifica dello statuto, di cui all’articolo 14;
  • stabilisce l’ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci.

ART. 7 – Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è eletto dal Consiglio Nazionale ed è composto di 5 membri.
Si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:

  • fissa le norme per il funzionamento dell’organizzazione, compreso il “Regolamento della Sede”;
  • sottopone all’approvazione del Consiglio Nazionale i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  • determina il programma di attività in base alle linee d’indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • elegge, al suo interno, il Presidente, seguendolo nello svolgimento e nell’attuazione di quanto approvato dal Consiglio Nazionale;
  • accoglie o rigetta le domande dei nuovi soci.

All’interno del Consiglio di Presidenza, le decisioni sono prese a maggioranza.

ART. 8 – Il Presidente

Il Presidente, che è anche presidente del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
Ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione ed il compito di impegnare la stessa nel raggiungimento degli scopi sociali attuando il programma deciso dal Consiglio Nazionale.
Il Presidente ha anche il potere di aprire conti correnti sia presso istituti di credito che presso agenzie postali, depositando la propria firma nei modi richiesti.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza; in caso di assenza o di impedimento le relative funzioni possono essere svolte dal vice Presidente.

ART. 9 – I Soci

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e s’impegnano a rispettare il presente statuto.
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Sono soci ordinari i soci che ne fanno richiesta all’Associazione e versano la regolare quota annuale.
Sono soci benemeriti coloro che si distinguono per particolari riconoscimenti nei confronti dell’Associazione e/o anche nell’esecuzione degli incarichi loro affidati.
Sono soci sostenitori coloro che si distinguono per particolari donazioni o contributi all’Associazione.
Sono soci onorari coloro che ne fanno richiesta o eletti su proposta del Presidente dell’Associazione e, in regola con la quota per loro fissata, s’impegnano a cooperare nel raggiungimento dei fini dell’associazione e sono invitati a partecipare alle diverse iniziative decise dal Consiglio Nazionale o da quello di Presidenza. Non hanno diritto al voto, né a partecipare alle cariche sociali.
Il Consiglio di Presidenza può rifiutare l’iscrizione a socio qualora il comportamento di quest’ultimo sia contrario a quanto stabilito nello statuto e nelle finalità dell’Associazione.
Si stabilisce l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 10 – Diritti ed obblighi dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, di frequentarne la sede nei limiti e negli orari fissati dal “Regolamento della Sede” e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi.
Hanno il dovere di versare la quota annuale, rispettare lo statuto, sostenere l’attività dell’Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa e dei suoi aderenti.
I soci prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’organizzazione stessa o dalla legge.

ART. 11 – Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Nazionale. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale, né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 12 – Durata e gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo, termine in cui si provvederà tramite nuova elezione a riconfermare o a eleggere un nuovo organico.

ART. 13 – Bilancio

Ogni anno sono redatti, a cura del Consiglio di Presidenza, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporsi all’approvazione del Consiglio Nazionale che deciderà a maggioranza di voti.
Dal Bilancio devono analiticamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.
La data di presentazione del bilancio è da stabilirsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

ART. 13 BIS – Utili

Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14 – Modifiche allo Statuto

Lo statuto potrà essere mutato con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori, ordinari e benemeriti partecipanti al Consiglio Nazionale e con l’unanimità dei soci del Consiglio di Presidenza.

Art. 15 – Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 16 – Scioglimento

L’associazione potrà essere sciolta con l’unanimità dei voti dei membri del Consiglio di Presidenza e dei due terzi di quello Nazionale. I beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell’articolo 3 del presente statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e morale per una patologia medica e non aventi fini di lucro. In tal caso il Consiglio Nazionale potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.

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